Videosorveglianza

Tra le tematiche più complesse, nell’ambito della disciplina posta a presidio della “privacy”, vi è certamente quella relativa al trattamento dei dati personali con strumenti automatizzati di rilevazione delle immagini. La disciplina in materia di videosorveglianza si estende a molteplici aspetti dell’ordinamento giuridico, con interferenze da cui, talvolta, si originano persino sanzioni penali.

Per dare una idea della vastità del campo delle interazioni, si pensi, in ambito pubblico, alla regolamentazione della sicurezza urbana, con particolare riferimento al decreto antistupro, agli incentivi accordati da norme statali e regionali per incrementare i sistemi di videosorveglianza quale modalità di difesa passiva; nell’ambito dei rapporti lavorativi, ai severi divieti posti dal legislatore rispetto al controllo diretto, nonché alla stringente normativa dettata in tema di controlli indiretti, il cui mancato rispetto conduce a conseguenze sanzionatorie di matrice penalistica; nell’ambito dei rapporti condominiali, al difficoltoso bilanciamento tra le contrapposte esigenze di riservatezza delle persone e di protezione della proprietà, che, qualora non adeguatamente contemperate, rischiano di far scivolare la videosorveglianza nella fattispecie delittuosa delle interferenze illecite nella vita privata…si tratta, ovviamente, di una elencazione del tutto parziale ed incompleta che mira soltanto a tratteggiare le innumerevoli diramazioni della materia, senza alcuna pretesa di esaustività.

Una brevissima disamina degli aspetti salienti in tema di videosorveglianza deve muovere necessariamente dalla elencazione delle principali finalità per le quali il trattamento (con la conseguente compressione della sfera di riservatezza dei soggetti ripresi) si giustifica, ossia:

  • la sicurezza urbana, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati;

  • la protezione della proprietà;

  • la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti dalla legge;

  • l’acquisizione di prove.

Non va dimenticato che, in ogni caso, il trattamento con sistemi di videosorveglianza deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dettate dal Codice Privacy per i soggetti pubblici o privati (principio di liceità) e che, in ossequio al principio di necessità, si possono riprendere persone identificabili solo qualora non siano utilizzabili esclusivamente dati anonimi per raggiungere i principi prefissati.

Il trattamento, inoltre, dovrà essere pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite: questo aspetto incide anche sulle scelte tecniche inerenti il sistema (modalità di ripresa, dislocazione delle telecamere, caratteristiche dell’impianto con riferimento alla possibilità o meno di “zoomare” o all’installazione di telecamere fisse o brandeggiabili)

Inoltre i soggetti che transitano nell’area videosorvegliata dovranno ricevere un’adeguata informativa: il provvedimento generale del Garante disciplina sia il suo contenuto (anche quando effettuata mediante gli appositi cartelli), sia il  posizionamento, in modo che sia chiaramente visibile anche in orario notturno.

Inoltre, la stringente applicazione del principio di proporzionalità impone che l’eventuale conservazione delle immagini possa coprire solo l’arco temporale, predeterminato, necessario a raggiungere la finalità perseguita: il Garante ha individuato il tempo di conservazione più congruo in ventiquattro ore, fatte salve ipotesi speciali di conservazione prolungata in relazione a peculiari esigenze tecniche o per particolari rischi connessi all’attività svolta: in ogni caso il tempo d conservazione non può superare la settimana. Occorrerà, pertanto, dotare i sistemi di videosorveglianza di adeguati accorgimenti tecnici che consentano, allo scadere del termine, di cancellare automaticamente le immagini acquisite. Qualora l’impianto non sia digitalizzato o comunque dotato di funzioni automatiche occorrerà comunque provvedere all’eliminazione dei dati nel più breve tempo possibile.

In caso sussistano particolari e concrete situazioni di rischio che consiglino una conservazione delle immagini protratta oltre il termine massimo di sette giorni, sarà possibile sottoporre il caso al Garante, il quale, attraverso una verifica preliminare, potrà concedere la proroga richiesta, anche solo per un periodo di tempo limitato alle necessità straordinarie sorte dalla situazione contingente.

La verifica preliminare è, invece, obbligatoria nel caso di uso di sistemi “intelligenti” ossia che prevedano l’uso di software in grado di associare le immagini a dati biometrici ovvero in grado di registrare comportamenti o eventi anomali e segnalarli.

Alle regole generali sommariamente riassunte sino ad ora si aggiungono poi quelle dettate per settori specifici: rapporti di lavoro, ospedali e luoghi di cura, istituti scolastici, trasporto pubblico, web-cam o camera on line a scopi promozionali turistici o pubblicitari e sistemi integrati.

La peculiarità del trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, infatti, impone una quanto più dettagliata ed accorta disciplina, che tuttavia non si trova, come ci si attenderebbe, direttamente nel “Codice Privacy” (D. Lgs. 196/2003), il quale contiene solo una scarna normativa di rinvio, ma che si trae dalla evoluzione della “giurisprudenza” dell’Autorità Garante e dai provvedimenti di carattere generale che la medesima Autorità ha emanato sul tema, che si sono evoluti dal primo decalogo (emanato nel 2000) all’attuale provvedimento generale dell’otto aprile 2010, passando attraverso il provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004.

Si tratta, pertanto, non di una normativa cristallizzata, ma di un assetto di interessi che progredisce e si sviluppa continuamente e che necessita di pronta attenzione nell’adeguamento ai precetti dell’Autorità Garante, anch’essi, a causa della complessa e delicata materia, in costante divenire.