• Domini EU: domini solo per l’Europa

    Pubblicato il 12 giugno 2012 da

    Il Top Level Domain (TLD) è quella parte del nome a dominio che identifica la nazionalità ovvero la tipologia di un sito web.

    I domini di primo livello si differenziano infatti in “country code” o “ccTLD” (si pensi ai domini “.it” per l’Italia) e in “generic code” o “gTLD” (tra cui, per esempio, i domini “.com” per gli enti commerciali o i “.org” per le organizzazioni o gli enti no profit).

    Rientra tra i principali domini di primo livello il dominio europeo “.eu”, introdotto dai recenti Regolamenti CE n. 733/2002, n. 874/2004 e n. 1654/2005.

    In un primo momento, la registrazione del dominio europeo è stata limitata agli organismi pubblici e ai titolari di diritti preesistenti, con privilegio, tra questi ultimi, per chi era titolare di marchi nazionali, comunitari e di indicazioni geografiche.

    Dopo tale prima fase iniziale, è stato dato avvio, a partire dal mese di aprile del 2006, ad una seconda fase caratterizzata dalla possibilità di registrazione del dominio “.eu” in forma generalizzata da parte di quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche o enti) aventi la residenza ovvero la sede nel territorio dell’Unione euoropea.

    Ma può una società priva di residenza in uno stato membro aggirare le regole per il rilascio di domini “.eu” affidando la commissione a terze parti?

    Tale questione è stata oggetto di causa (Corte di Giustizia U.E., causa  C-376-11) relativa alla registrazione con il dominio “eu” di un sito facente capo appunto ad un’impresa statunitense.

    Il caso ha origine nel 2005, quando la  Walsh Optical, un’azienda americana che vende occhiali da vista attraverso il sito www.lensworld.com, richiede alla EURid, la società che gestisce l’assegnazione dei domini “.eu”, l’attribuzione del dominio www.lensworld.eu attraverso l’intercessione di una società di consulenza belga, la Bureau Gevers, che inoltra la richiesta per suo conto.

    Un anno dopo, la Pie Optiek, una ditta belga di occhiali e lenti proprietaria del sito www.lensworld.be, presenta una richiesta per lo stesso dominio. L’EURid è però costretta a rigettare detta richiesta per via della precedente registrazione da parte della società di consulenza.

    Ne è nato pertanto un contenzioso legale contro la Bureau Gevers, accusata di speculazione per aver comprato il dominio per conto della società americana, arrivando quindi alla Corte d’Appello di Bruxelles, che ha a sua volta chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia europea al fine di gettare luce sulla definizione di licenziatario eleggibile per i domini “.eu”.

    Nel suo discorso finale il consulente legale della Corte europea Verica Trstenjak ha sottolineato la decisione di principio adottata dal legislatore dell’Unione, secondo cui: la registrazione di un nome di dominio “.eu” può essere richiesta soltanto da imprese ed organizzazioni che abbiano la propria sede nella Ue.

    Tale parere, per quanto non vincolante, potrebbe rappresentare comunque un precedente molto interessante per quanto riguarda la questione dei domini Internet analizzata.

    Chiave di lettura della pronuncia de quo risiede nel rapporto contrattuale instaurato fra la società americana e la società di consulenza belga. Nonostante infatti sia denominato “accordo di licenza” (license agreement), di fatto il contratto stipulato fra le due compagnie non è una licenza ma un contratto per la fornitura di servizi, dal momento che la società di consulenza aveva cercato di ottenere il dominio a beneficio esclusivo dell’azienda americana in cambio di un corrispettivo economico.

    Avendo dunque svolto il ruolo di mero intermediario per una società senza base nell’Unione Europea, la società di consulenza belga non si può considerare come un legittimo licenziatario di un dominio “.eu”.

    Ed infatti la ragione giustificatrice alla base del parere espresso dall’avvocato generale della Corte Europea sta nel fatto che il dominio di primo livello “.eu” è stato introdotto per segnalare l’afferenza all’Unione Europea, alla sua legislazione e al suo mercato e pertanto deve essere assegnato solo ad aziende e privati residenti in stati membri.

    Con questa decisione, la Corte di Giustizia esclude dunque che una società priva di residenza in uno stato membro possa aggirare le regole per il rilascio domini “.eu” affidando la commissione a terze parti.

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