• Blog: obbligo di registrazione e reato di stampa clandestina?

    Pubblicato il 24 maggio 2012 da

    La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 10 maggio 2012, annulla senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per reato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina del blogger Carlo Ruta, titolare del sito www.accadeinsicilia.net.

    Si tratta di un’importante pronuncia che si inserisce in un vivace dibattito che da anni investe il mondo del web e, in particolare, dei tanti blog di informazione presenti in rete, attraverso cui vengono diffuse notizie legate all’attualità, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale e a sollecitare gli utenti a prendere conoscenza delle tematiche esposte.

    Un dibattito avente ad oggetto la possibilità di ricomprendere anche i “blog”  tra le testate giornalistiche  e i prodotti editoriali e, conseguentemente di estendere la disciplina dettata dalla legge sulla stampa anche ad essi.

    Concretamente infatti l’equiparazione del blog ad una testata giornalistica comporterebbe che lo stesso dovrebbe essere registrato, ai sensi dell’art. 5 della legge 47 del 1948,  presso il tribunale competente e, dalla mancata osservanza di tale adempimento, deriverebbe la perseguibilità del titolare del blog per il reato di stampa clandestina, in base a quanto previsto dall’art. 16 della suddetta legge.

    Così, il Tribunale di Modica,  ritenendo che dalla documentazione in atti emergesse inequivocabilmente che il blogger siciliano avesse pubblicato sul sito internet www.accadeinsicilia.net un giornale che rientrasse nel paradigma del prodotto editoriale, lo ha condannato  per il reato di stampa clandestina per violazione degli articoli 5 e 16 della legge sull’editoria  (relativi appunto alla registrazione presso la cancelleria del tribunale e alle conseguenze penali derivanti dalla pubblicazione del giornale non preceduta da detta registrazione). Del medesimo parere anche la Corte di Appello di Catania, che conferma, nel 2011, la sentenza di primo grado.

    Di senso opposto invece la Suprema Corte, che ritiene di poter escludere che il “blog” sia configurabile come prodotto editoriale e, conseguentemente, che dalla mancata registrazione dello stesso possano  derivare conseguenze penali in capo al suo titolare.

    Si auspicava che la Corte potesse giungere ad una tale soluzione in quanto, diversamente, si sarebbe arrivati ad estendere la legge sull’editoria anche ad ambiti effettivamente estranei alla stessa con le gravi  conseguenze che da ciò sarebbero derivate per la libertà di informazione dei blogger nel mondo del web 2.0

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