Pubblicato il 22 maggio 2012 da Avv. Chiara Fantini
La ricostruzione logica contenuta nella sentenza n. 1479 del 2 febbraio 2012 della Corte (sezione seconda) è un chiaro esempio di interpretazione e di indagine tesa al raccordo delle diverse normative applicabili ai controlli di sicurezza affidati agli Enti pubblici.
Al di là delle conclusioni cui giunge il supremo Consesso, il pregio della sentenza sta soprattutto in questo, ovvero nell’aver “insegnato” agli operatori del diritto la necessità della visione di insieme al fine di coordinare la decisione cui sono tenuti con tutte le disposizioni interessate più o meno prioritarie ma in ogni caso vincolate ad una ratio coerente.
Il caso concreto è in specie quello del conducente di un motociclo oggetto di plurime sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada per aver ripetutamente percorso le vie urbane chiuse al traffico continuo. L’unico motivo di impugnazione è stato quello di trattamento illecito dei dati personali per mancata ostensione dell’informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. La Corte decide a sfavore del ricorrente solo perché il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali richiamato da questi in applicazione concretizza un simile obbligo in capo all’Amministrazione convenuta solo con decorrenza dal 2010 e non all’epoca dei fatti contestati nella violazione amministrativa oggetto della decisione impugnata.
La Corte richiama la puntuale osservanza del provvedimento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza laddove il Comune, in qualità di titolare del trattamento, utilizzi i dati degli eventuali trasgressori nei limiti e con le finalità predicate nel D.P.R. n. 250/1999. Questa circoscrive altresì la quantità dei dati rilevabili e utili ai fini dell’attività demandata alla Polizia municipale come anche le operazioni possibili con gli strumenti di ripresa posti a presidio delle zone di traffico controllate. Pertanto chiarito l’ambito di trattamento altresì ribadito nel provvedimento citato, all’Ente interessato non rimane che uniformarsi alle necessità compiutamente descritte al fine del corretto adempimento degli obblighi informativi a cui tenuta e che non si esauriscono come era in precedenza nella mera segnalazione dell’area videosorvegliata, se non nei casi previsti.
L’obiettivo da assicurare è quello di un’efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.
Un’idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l’utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l’esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all’utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).
A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa “minima”, utilizzato finora e rinnovato con il provvedimento in parola, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l’obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.
Alla luce di ciò diventa quanto più importante coordinare l’azione delle amministrazioni laddove tenute alle comunicazioni ex art. 13 del D.lgs n. 196/2003. Sul punto l’Anci ha già espresso, in accordo con il Garante, le sue linee guida, e forse la sentenza è motivo per rivedere l’opportunità e l’esaustività delle stesse nell’ottica, che ha guidato la Corte, di armonizzare il più possibile le diverse esigenze rappresentate nella normativa di settore con quelle, altrettanto rilevanti, di cui al Codice Privacy.
Ciò al fine altresì di supportare l’urgenza dell’informazione agli utenti attraverso i mezzi più opportuni o comunque di facile reperibilità per gli Enti e per gli utenti medesimi, nonché soprattutto di evitare che l’Amministrazione venga anch’essa punita come i malcapitati trasgressori dalla cocente sanzione di cui all’art. 161 del D.lgs n. 196/2003.