Pubblicato il 17 maggio 2012 da Avv. Roberta Rapicavoli

Che la privacy e gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia non siano esclusi dal mondo del web è noto. O almeno dovrebbe. Non è raro infatti navigare su siti web privi di ogni riferimento alla policy privacy adottata oppure incorrere in numerosi form di registrazione on line o moduli di contatti attraverso cui il gestore del sito raccoglie dati personali degli utenti senza fornire loro le informazioni relative alle finalità e modalità del loro trattamento, ai tempi di conservazione, ai diritti che possono essere esercitati …
Tuttavia il fatto che il web non costituisca una “zona franca” rispetto all’applicazione del diritto e, per quanto concerne la tematica di cui discute, del diritto alla riservatezza, lo ricorda il Garante per la protezione dei dati personali, da un lato, con l’applicazione di sanzioni non indifferenti (basti pensare, ad esempio, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro prevista in caso di omessa o inidonea informativa!) e, dall’altro, con provvedimenti relativi ad alcuni ambiti e settori specifici.
Tra essi appare opportuno richiamare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute” (pubblicate in Gazzetta ufficiale il 20/02/2012), in cui il Garante richiama, appunto, gli obblighi di cui al d. lgs. 196/2003 (tra cui, ad esempio, quello di fornire l’informativa agli interessati prima della compilazione del form di registrazione oppure l’adozione e il rispetto delle misure di sicurezza), intervenendo su un aspetto molto rilevante del web 2.0, legato allo scambio di informazioni e dati in un’ottica di condivisione e diffusione degli stessi in rete.
Più precisamente il suddetto provvedimento dell’Autorità Garante è diretto ai gestori dei siti web dedicati esclusivamente alla salute, ossia spazi virtuali (forum, blog, specifiche sezioni di portali) all’interno dei quali si richiedono consigli, si scambiano informazioni e si inviano commenti in ordine al tema della salute (con espressa esclusione, invece, dei servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina).
Obiettivamente deve riconoscersi al Garante il merito di essere intervenuto su un settore effettivamente molto delicato, in quanto proprio l’oggetto delle informazioni e dei commenti rilasciati su detti siti web comporta il rischio per gli utenti di divulgare e diffondere dati idonei a rivelare il proprio stato di salute (dati definiti dal codice privacy come “sensibili”).
Proprio a fronte di tale rischio il Garante prescrive ai gestori dei siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie di fornire agli utenti una specifica “avvertenza di rischio” (fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal codice privacy) e ciò a prescindere dalla circostanza che detti siti prevedano o meno la registrazione dell’utente.
Ma in cosa consiste tale avvertenza di rischio?
Trattasi di un avviso teso a richiamare l’attenzione dell’utente sul rischio che “immettendo dati sensibili collegati a dati identificativi nel sito web, si può essere individuati con la propria specifica patologia”; un avviso attraverso il quale indicare all’utente le misure necessarie a tutelare la riservatezza, sia nella fase di registrazione, sia nella fase di inserimento delle informazioni on line, avvisandolo altresì della possibilità che i dati pubblicati (identificativi e sensibili) possono essere indicizzati dai motori di ricerca o conosciuti dagli utenti internet.
Per quanto concerne le modalità con cui concretamente il gestore dovrà inserire tale avvertenza di rischio nel sito web rientrante nell’ambito di applicazione delle linee guida, si precisa che non è sufficiente pubblicare il relativo testo nella home, essendo richiesto infatti che l’utente confermi l’avvenuta presa visione dell’avviso “apponendo un segno di spunta in apposita casella”.
Maggiore tutela pertanto per i numerosi utenti dei siti web, blog, forum e social dedicati a tematiche relative alla salute. Ulteriori adempimenti per i gestori di detti spazi web. Ancora una volta necessità di dare ingresso alla privacy nel mondo del Web 2.0.
Vorrei realizzare un impianto fotovoltaico da 3.5kW sul mio tetto. Avete
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